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Separazione personale dei coniugi - contributo al mantenimento dei figli |
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Separazione personale dei coniugi - contributo al mantenimento dei figli - assegno di mantenimento - tenore di vita - Sussistenza di (temporanee) borse di studio percepite dal figlio, necessaria la prova della loro adeguatezza a renderlo autosufficiente - Il tenore di vita matrimoniale deve, poi, essere accertato in via presuntiva, sulla base dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonche' delle utilita' derivanti dai beni immobili di loro proprieta', ancorche' improduttivi di reddito (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 14 aprile 2010, n. 8954)
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 14 aprile 2010, n. 8954
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Separazione coniugale - Assegnazione casa coniugale |
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Separazione coniugale - Assegnazione casa coniugale - Figlio maggiorenne non autosufficiente - Casa assegnata alla madre anche se la presenza del figlio e' saltuaria - La provvisorieta' non e' motivo sufficiente per riassegnare la casa al marito. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 22 marzo 2010, n. 6861)
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 22 marzo 2010, n. 6861
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/7/1998, *** chiedeva pronunciarsi separazione personale con addebito dal marito **** . Con ricorso depositato il 29/7/1998, quest'ultimo chiedeva pronunciarsi separazione dalla moglie. Venivano riuniti i procedimenti.
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza 9/6-25/6/2003, dichiarava la separazione personale dei coniugi senza addebito, assegnava la casa coniugale all' An. ; condannava il Fa. alla corresponsione di assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio Da. , maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente. Con ricorso depositato il 15/9/2 004, il Fa. proponeva appello avverso la sentenza predetta, in punto assegnazione della casa coniugale e corresponsione dell'assegno periodico per la moglie e per il figlio maggiorenne.
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Divorzio - Obbligo per il marito a corrispondere l'assegno divorzile |
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Un nuovo rapporto di convivenza della moglie more uxorio con altro con il quale ha avuto un figlio non determina il venir meno dell'obbligo di corrispondere l'assegno poiche' il rapporto di convivenza more uxorio ha carattere di precarieta' (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 22 gennaio 2010, n. 1096)
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 22 gennaio 2010, n. 1096
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari con decreto del 3.1.2007, in accoglimento del ricorso proposto da ***, modificava le condizioni di carattere patrimoniale disposte con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, negando alla ex moglie ***. il diritto all'assegno divorzile che le era stato liquidato nella misura di euro 1.082,97.
La Mi. proponeva reclamo ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il Ca. chiedendone il rigetto, la Corte d'Appello di Bari con decreto del 6 - 14.11.2007 riduceva l'assegno divorzile in euro 500,00.
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