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Lettera aperta ai Titolari delle Piccole e Medie Imprese La sentenza del caso THYSSEN: l'omicidio per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro
Il caso THYSSEN ha prodotto dolore e scalpore per la morte di ben 8 Persone, la cui unica “colpa” era quella di essere al lavoro al momento dell'evento dannoso. La sentenza recentemente pubblicata dalla Corte di Assise di Torino ( 15.04.2011) ha inflitto, giustamente, pene pesantissime ai responsabili della Thyssen. E' stato osservato che sulla misura delle pene ha di certo influito anche l'effetto provocato dalla vicenda sulla gente, ossia la c.d. spinta emotiva alla quale neppure i Giudici, come esseri umani, possono sottrarsi. Non possiamo entrare nella vicenda umana, sulla quale molto è stato già scritto e detto.
Ci interessa qui analizzare la decisione giudiziaria e le sue conseguenze. Infatti, per la prima volta in Italia, è stata applicata nella sua interezza la normativa che disciplina e punisce l'omicidio imputabile al datore di lavoro per la morte del prestatore, nel caso non siano state rispettate le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla prevenzione infortuni. L'applicazione della norma nella sua “interezza” richiede un necessario chiarimento. La norma in questione è l'art. 25 Septies del D.lgs. n. 231/2001 (omicidio colposo e lesioni colpose). Il datore di lavoro che opera in forma di Società o Soggetti ed essa assimilabili (es. anche Associazioni senza personalità giuridica) risponde delle sanzioni penali pecuniarie, mentre i Suoi Rappresentanti e Responsabili anche di quelle detentive.
L'art. 10 del D.lgs. 231/01 nel testo vigente stabilisce che la pena pecuniaria può andare da una a mille quote e che ciascuna quota può essere determinata da €. 258,22 sino ad €. 1.543,37. Ne deriva che se il Magistrato determina il valore della singola quota in €. 1.000 può poi moltiplicare tale quota per un importo da 1 a 1000, nel determinare la sanzione. E' quanto avvenuto per la THYSSEN condannata al pagamento di €. 1 Milione. Quanto sopra OLTRE alla pena irrogata ai singoli Dirigenti e Preposti, prevista dall'art. 25 citato che richiama l'art. 589 Cod. Pen. (pena base da 6 mesi a 5 anni di reclusione). E' questa la norma sulla quale richiamare la Vostra attenzione, Cari Amici Imprenditori di Piccole e Medie Imprese, Commercianti ed Artigiani. Le conseguenze della responsabilità che la Legge sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro e della Prevenzione Infortuni pone a carico dei Datori di Lavoro, sono ENORMI.
La THYSSEN che è un colosso industriale mondiale, reggerà senza meno al pagamento di un milione di euro ma che cosa accadrebbe a ciascuno di Voi, “normali” Datori di Lavoro che magari operate tramite S.a.s. o S.n.c., se Vi condannassero ad una tale sanzione ? Senza considerare che sovente nelle P.M.I. e nelle Aziende Artigiane o Commerciali il Titolare è anche l'Amministratore ed il Responsabile come figura di “datore di Lavoro”. Ciò comporta che in questi casi Egli risponde sia della pena detentiva che della sanzione pecuniaria. E' chiaro che un evento dannoso del genere segnerebbe la morte dell'impresa e della sua attività, coinvolgendo anche i beni personali del Titolare. NON vogliamo fare “terrorismo giuridico e giudiziario” vogliamo soltanto invitarVi a riflettere sulla NECESSITA' ASSOLUTA di applicare e rispettare le Norme sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro e sulla Prevenzione Infortuni. Senza dimenticare che la normativa predetta si applica anche alle LESIONI e non soltanto all'omicidio.
Da oggi in poi esiste anche un PRECEDENTE GIUDIZIARIO, appunto la Sentenza della Corte di Assise di Torino che ha, come dire, “rotto il ghiaccio” nell'applicazione di questa gravissima norma. Cari Amici delle P.M.I. quindi comprateVi la tranquillità, mettendoVi in regola con tale Normativa e ricordate ed applicate il noto proverbio “prevenire è sempre meglio che reprimere”. Cordialmente.
Avv. Riccardo Vittorio Rossi |