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| Lo STALKING: un reato da perseguire senza cedimenti |
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| Scritto da Avv. Riccardo Vittorio Rossi e Pr. Avv. Valeria Moretti |
| Giovedì 07 Aprile 2011 08:41 |
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Da un recente sondaggio risulta che su 300 crimini commessi tra partner o ex partner, l’88% ha come vittime le donne e, nel 39% dei casi, si tratta di crimini annunciati poiché si consumano dopo un periodo più o meno lungo di molestie che in gergo si chiama “stalking”, denominazione inglese che significa appunto persecuzione o pedinamento.
Di recente, anche l'Italia ha finalmente approvato il disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri che rappresenta la prima concreta forma di tutela nel nostro ordinamento, per questo tipo di reato volto a contrastare ciò che tecnicamente prende il nome di “atti persecutori”. Una nuova speranza quindi per tutte quelle donne che spesso, nonostante le denunce, si trovavano completamente prive di tutela e che in tanti casi, purtroppo proprio per questo hanno anche perso la vita. Una risposta positiva in merito è arrivata anche dalla Corte di Cassazione, V° Sez. Penale, che con una recentissima sentenza (n. 8832 del 7.03.2011) ha stabilito che per configurarsi il reato di stalking basta la determinazione di uno stato di ansia nella vittima, stato di ansia che già, di per sé, costituisce una grave alterazione di quella serenità e tranquillità alla quale tutti hanno diritto. La Suprema Corte ha altresì specificato che per configurarsi il reato di stalking non è necessario che lo stato di ansia assuma il carattere di una alterazione tale da determinare una vera e propria malattia. Infatti se ciò dovesse accadere si configurerebbe un altro e diverso reato (es. lesioni personali) come tale perseguibili a sua volta ed autonomamente, oltre allo stalking stesso. Infine la Corte di Cassazione ha stabilito che anche gli atti di vandalismo contro gli oggetti di proprietà della ex (nella fattispecie l'automobile) valgono come stalking, ai sensi dell'art. 612 bis c.p., se configurano una destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. Una decisione che costituisce un valido segnale sulla strada della tolleranza ZERO, verso un reato socialmente pericoloso sin qui sin troppo sottovalutato. Avv. Riccardo Vittorio Rossi |



