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Ambiente e territorio - Autorizzazione paesaggistica se già concessa non può più essere modificata PDF Stampa E-mail
Scritto da Avv. Riccardo Vittorio Rossi   
Lunedì 19 Luglio 2010 15:38

Ambiente e territorio Autorizzazione paesaggistica se già concessa non può più essere modificata per nuovi vincoli se i lavori non sono iniziati senza colpa dell'interessato . Chi ha ottenuto un titolo edilizio (del quale è condizione o presupposto il titolo paesaggistico o la non necessità di esso), non può vedere rimessa in discussione la validità ed eseguibilità del titolo edilizio per effetto del sopravvenuto vincolo paesaggistico. All'ipotesi di inizio dei lavori deve assimilarsi quella in cui l'inizio non vi sia stato per factum principis non imputabile all'interessato, come l'impugnativa giurisdizionale di un soggetto terzo poi respinta, ove risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente e tempestivamente iniziare.

Si deve ritenere che il sopravvenuto vincolo paesaggistico non è opponibile, e dunque non impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica: a) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e di cui sia già iniziata l'esecuzione; b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l'esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto non imputabile al soggetto autorizzato.

Invece, il sopravvenuto vincolo paesaggistico è opponibile, e dunque impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica: a) per interventi edilizi che non siano stati ancora autorizzati nemmeno sotto il profilo edilizio; b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l'esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto imputabile al soggetto autorizzato. All'ipotesi di inizio dei lavori deve assimilarsi quella in cui l'inizio non vi sia stato per factum principis non imputabile all'interessato, ove risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente e tempestivamente iniziare.

> Consiglio di Stato Sezione 6 - Sentenza del 17 giugno 2010, n. 3851

Avv. Riccardo Vittorio Rossi

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