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La Cassazione frena le ipoteche di Equitalia PDF Stampa E-mail
Scritto da Avv. Riccardo Vittorio Rossi   

Partono le cause per i danni. Finalmente la Cassazione mette un freno alle ipoteche selvagge di EQUITALIA. Dopo una serie di vivaci proteste, giunte sino al Parlamento, da parte dei contribuenti sempre più vessati da Equitalia, finalmente è intervenuta la Magistratura più importante del Paese, Quella Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, a cui è demandata la tutela dell'applicazione del diritto e della sua interpretazione in Italia.

Del tutto innovativa e dal riscontro pratico ben rilevante, è la Sentenza della Corte Suprema n. 4077/10 del 22.02.2010 che ha posto un limite significativo alla facoltà di Equitalia di iscrivere ipoteca (anche a garanzia) sui beni immobili dei contribuenti. La Cassazione a Sezioni Unite Civili (ossia il massimo Organismo Giudiziario in materia) ha infatti stabilito nella sentenza che “... essendo l’ipoteca l’atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta ipoteca se il debito del contribuente non supera gli € 8.000,00 e se non se ne da preavviso al contribuente”.

La Corte, richiamando la Legge, ha quindi fissato due REQUISITI ben precisi: a) che il debito del contribuente sia superiore ad €. 8.000,00; b) che venga dato preavviso al contribuente da parte di Equitalia della volontà di iscrivere ipoteca, così da metterlo in condizione di provvedere al pagamento, se dovuto ed ove possibile.

E' finita e deve finire quindi la prassi selvaggia instaurata da Equitalia di iscrivere ipoteca anche per somme modeste. Pensate che nel caso all'esame della Corte Suprema si trattava di una cartella esattoriale di €. 916,93, tra l’altro mai notificata al contribuente e quindi annullata dal Magistrato. E' finita anche e deve finire l'altra prassi selvaggia, tanto cara ad Equitalia, di iscrivere ipoteca in assoluto silenzio e senza avvisare l'interessato. Sulla mia scrivania ho decine di casi di questo genere, di contribuenti imprenditori, professionisti, artigiani e commercianti che sono venuti a sapere dalla propria Banca che l'ineffabile Equitalia aveva iscritto ipoteca, senza darne alcun preavviso. Potete ben immaginare le conseguenze a livello bancario di un tale comportamento ed i rischi concreti per l'interessato (ad esempio la revoca di un fido). Inoltre in molti casi le cartelle esattoriali sono state contestate con successo ed annullate dalla Magistratura.

Proprio come nella fattispecie concreta. Senza dimenticare che una cancellazione di ipoteca di questo genere costa al contribuente non meno di €. 360,00. La Corte Suprema ha quindi chiarito che l'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche, nel conferire il potere di iscrivere ipoteca a garanzia od in esecuzione per un presunto debito del contribuente, circoscrive detto potere ad un credito superiore ad €. 8.000,00. Ne deriva una terza conseguenza non meno importante. Avendo Equitalia posto in essere un comportamento illecito, per violazione di una norma di Legge, inteso quale illecito oggettivo e soggettivo, la controparte ha diritto a chiedere il risarcimento del danno per l'avvenuta iscrizione di ipoteca, entro il termine di prescrizione di 5 anni dal fatto.

Nel frattempo è comunque bene interrompere i termini, formulando una richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. destinata al Gestore della Provincia di appartenenza. Anche il nostro Studio, nell'ambito dell'assistenza fornita a molte Associazioni di Consumatori, sta procedendo alla presentazione dei ricorsi per danni.

Come sempre, Cari Lettori ed Amici, NON cedete alle vessazioni. Tutelate i Vostri diritti. Consultateci, anche tramite questo sito.

Avv. Riccardo Vittorio Rossi

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